STATUTO

“Associazione Claudio Colombo per l’Oncologia – ODV”

(n.b.; lo statuto sottriportato fa parte dell’atto costitutivo del 2002; il cambio di legale dell’associazione  su richiesta della Azienda Ospedaliera, ha decretato nel 2014 la firma di un nuovo statuto, pur senza alcuna modifica degli scopi statutari stabiliti precedentemente.)

Nel 2022 Claudio Colombo Onlus trasmigra dai registri del volontariato al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art.1

Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita l’associazione denominata “Associazione Claudio Colombo per l’Oncologia – ODV”

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con terzi.

L’organizzazione promuove esclusivamente attività di solidarietà sociale nell’ambito delle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, sanità, formazione e ricerca scientifica a favore di persone affette da patologie oncologiche.

Art. 1.2

– I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.

Art. 1.3

La durata dell’organizzazione è illimitata.

Art. 1.4

– L’organizzazione ha sede in  Vimercate, Via C. Battisti 23 po Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di Vimercate, Presidio Ospedaliero di Vimercate, Servizio di Oncologia.

L’organizzazione non impegna in alcun modo l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di Vimercate per quanto riguarda la fornitura di locali, nonché per gli aspetti assicurativi, economici e quelli inerenti i rapporti di lavoro dell’eventuale personale volontario.

Art. 1.5

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 Scopi

L’organizzazione – senza fini di lucro – opera nei seguenti settori:

assistenza sanitaria;

assistenza sociale e socio sanitaria;

formazione;

ricerca scientifica.

Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzante nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art.3.

Art. 3 Finalità

L’organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire particolarmente le seguenti finalità:

Sostegno e assistenza sanitaria intraospedaliera ai malati oncologici: tale finalità verrà espletata prevalentemente attraverso la cessione di beni e la prestazione di servizi atti a migliorare la condizione fisica e psichica di pazienti affetti da neoplasia, afferenti al Servizio di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Vimercate.

Al fine di svolgere le proprie attività l’organizzazione preferibilmente, nel limite della complessità tecnico-scientifica delle attività svolte, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L’organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali di cui ai precedenti articoli ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 Aderenti all'organizzazione

4.1 – Sono aderenti dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo sulla base della dichiarazione di adesione allo scopo sociale (ordinari).

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre accogliere, a titolo associativo, anche l’adesione di “sostenitori”, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’organizzazione, nonché nominare “aderenti onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere, quali Soci, l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata

Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.

Art. 4.2

Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 4.3

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri

Art. 4.4.1 | 2 | 3 | 4

4.4.1 – Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Organizzazione.

4.4.2 – L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione del registro degli aderenti all’organizzazione.

4.4.3 – Gli aderenti cessano di appartenere alla organizzazione per dimissioni volontarie:

– per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

– per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;

– per decesso;

– per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

– per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.4.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 Diritti e doveri degli aderenti

5.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. E’  annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.

5.2 – Gli aderenti hanno il diritto:

di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;

di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

di eleggere gli Organi associativi, di votare le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti di carattere generale;

di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;

di usufruire di tutti i servizi dell’organizzazione;

di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 – Gli aderenti sono obbligati:

a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

a versare il contributo stabilito dall’assemblea;

a svolgere le attività preventivamente concordate

a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.

Art. 6 Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito:

da beni mobili e immobili che diverranno di  proprietà dell’associazione;

eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell’organizzazione sono costituite da:

quote associative

contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell’organizzazione;

contributi di privati ;

contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche

contributi di organismi internazionali;

entrate derivanti da convenzioni

rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse a quelle istituzionali;

fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

ogni altro provento derivato dall’esercizio delle attività istituzionali o connesse, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 7 Organi sociali dell'Organizzazione

Organi dell’Organizzazione sono:

Assemblea degli aderenti;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 Assemblea degli aderenti

8.1 – L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all Organizzazione.

8.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Organizzazione.

8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’ anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Organizzazione.

8.4 – La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;

l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;

l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

fissare l’ammontare del contributo a carico degli aderenti per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

D’ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.6 – L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.

8.7 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L’assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

8.8 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate nell’art. 15.

8.10 – Ciascun aderente può essere portatore di altro una sola delega di aderente.

Art. 9 Il consiglio Diretivo

9.1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

9.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 – Compete al Consiglio Direttivo:

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti );

nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglia Direttivo oppure anche tra i non aderenti;

accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

deliberare in merito all’esclusione di aderenti;

ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 10 - Presidente

10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglia Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

10.2 – Il Presidente:

ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;

è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;

in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Collegio dei revisori dei Conti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

elegge tra i suoi componenti il Presidente

esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;

può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 12 - Collegio dei Garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 14 - Bilancio

14.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.

14.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 – Il bilancio deve coincidere con l anno solare.

14.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazione di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'organizzazione

15.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 – Lo scioglimento dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’assemblea, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della L.662/96. Nel contempo l’Assemblea provvede alla nomina di un  liquidatore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 16 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'organizzazione

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali modificazioni.